Agosto 27, 2019
REDDITO DI CITTADINANZA, SI LAVORA ALLA CONVENZIONE COI CAF. DISPONIBILE SUL SITO DELL’INPS IL MODULO PER LA RICHIESTAReddito e Pensione di Cittadinanza: integrazione domande marzo 2019
Con il messaggio 2 ottobre 2019, n. 3568, l’Istituto comunica che dal 4 ottobre i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza che hanno presentato la domanda a marzo 2019 possono integrarla collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione. A partire dal 4 ottobre gli interessati sono avvisati tramite i recapiti sms o email da loro indicati.
Le prime domande di RdC e PdC, infatti, sono state presentate a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello successivamente cambiato, il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (legge 28 marzo 2019, n. 26) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La legge di conversione ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo e accolte sono state così poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni.
Per evitare che i beneficiari di RdC e PdC con domanda presentata a marzo, e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità e prendere atto delle informative aggiornate collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato.
Il richiedente dovrà inserire:
- il protocollo della pratica RdC/PdC (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
- il codice fiscale
- il codice alfanumerico ricevuto via email o sms.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
Articolo realizzato da : Inps.it